Lex – Tizio, figlio legittimo di Caio, lamenta che nell’archivio storico del sito internet di Beta appaiono due articoli, comparsi illo tempore sull’edizione cartacea del medesimo quotidiano, riguardanti il rinvio a giudizio e successiva condanna in primo grado del defunto padre, insigne imprenditore a livello europeo. Le suddette pubblicazioni, a dire di Tizio, forniscono una verità parziale, frammentata e fuorviante dei fatti di cronaca giudiziaria, dal momento che non riportano l’evoluzione della vicenda, per essere Caio stato prosciolto a seguito della sentenza della Corte di appello, poi passata in giudicato. Rileva che l’attualità della presenza nel sito del quotidiano di una notizia di cronaca giudiziaria, peraltro incompleta e non aggiornata, costituisce un inaccettabile vulnus alla memoria del padre, rappresentando un’informazione contraria alla realtà dei fatti, e, dunque, fortemente lesiva dell’onore, della reputazione, della dignità del de cuius ma anche della famiglia tutta. Per tali motivi Tizio chiede la rimozione degli scritti dal sito web e, in via subordinata, il loro aggiornamento.

Avrà successo Tizio? Certamente, e tanto per le considerazioni che seguono.

E’ pieno diritto del cittadino quello di essere dimenticato, o meglio non ricordato per fatti appartenenti al passato, per quanto all’epoca vi fosse un interesse pubblico alla notizia.

D’altra parte, se è vero che il diritto di cronaca trova esplicito riconoscimento nella Costituzione (art. 21), esso trova il suo limite invalicabile, oltre che nella verità e nell’oggettività dell’informazione,  nell’attualità dell’interesse pubblico, pena la commissione del reato di diffamazione (art. 595 c.p.). 

Ne deriva la doverosa contestualizzazione dell’immagine sociale dell’individuo, a cui è speculare il suo diritto ad essere dimenticato per fatti oramai appartenenti al passato (il cd. diritto all’oblio).

Il primo esplicito riconoscimento del diritto all’oblio lo si deve alla Cassazione, secondo cui la “divulgazione a mezzo stampa di notizie che arrecano pregiudizio all’onore e alla reputazione altrui deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni, la verità oggettiva della notizia pubblicata, l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e la correttezza formale dell’esposizione (cosiddetta continenza). Il diritto di cronaca può poi risultare limitato dall’esigenza dell’attualità della notizia, quale manifestazione del diritto alla riservatezza, intesa quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione.” (Cass. Civ., Sez. III, 09/04/1998, n. 3679).

Principio questo della Corte poi codificato nel D. Lgs. N. 196 del 2003, precisamente all’art. 11, comma 1, lett. e) – Codice in materia di protezione dei dati personali –  “laddove è sancito l’obbligo di conservare i dati in una forma che permetta di identificare l’interessato per un periodo non eccedente quello necessario al perseguimento degli scopi avuti di mira all’atto della raccolta o nel successivo sviluppo del trattamento. Norma che va letta in combinato disposto con il precedente art. 7, comma 3, lett. b), relativo al diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione o la trasformazione delle sue informazioni personali, e che sviluppa il cd. diritto di libertà informatica nella sua duplice forma e versione: come libertà negativa, consistente nel diritto ad essere dimenticato, e come libertà positiva, ovvero come potere di controllo sui propri dati personali.” (Cass. Civ., Sez. I, Ord., ud. 18/02/2020, 27/03/2020, n. 7559).

Certo è che il diritto all’oblio può ritenersi certamente violato allorché la notizia, oramai desueta, venga riproposta al pubblico a distanza di tempo, senza che eventi sopravvenuti conferiscano all’informazione nuova dignità.

La mera riproposizione della vecchia notizia è, tuttavia, improbabile, ipotesi lasciata alla mera malsania dell’individuo.

Ciò che accade sovente, invece, è la permanente accessibilità all’informazione, dovuta alle nuove tecnologie, in particolare, ad internet. Nasce da qui la richiesta di poter ottenere la cancellazione dei propri dati dalla rete quando sia venuta meno la finalità per la quale se ne è consentito l’uso, e, soprattutto, quando non sussistano più i motivi che possono aver giustificato la loro diffusione.

La Corte di Giustizia (Corte UE 13.5.2014 n. 131), in siffatta ipotesi, ha riconosciuto il diritto dell’interessato a richiedere la cancellazione dei propri dati personali, affermando i seguenti principi di diritto: – è applicabile la legge nazionale dello Stato nel quale il motore di ricerca opera, esercitando anche altre attività, quali la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari; – Google, e in genere i motori di ricerca, sono titolari del trattamento dei dati; – l’interessato ha diritto a che sia rimossa l’indicizzazione al motore di ricerca, a prescindere da ogni richiesta al gestore del sito web che ha pubblicato l’informazione; – l’interessato ha diritto a che l’informazione non venga più collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome.

Il “Diritto alla cancellazione” è stato da ultimo concepito con il Regolamento UE n. 2016/679.

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