Lex – La procreazione medicalmente assistita trova il suo referente normativo nella L. 19 febbraio 2004 n. 40, nata al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana.

Un rimedio residuale a cui è possibile ricorrere alla sola condizione che non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità della coppia. Senza trascurare che, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 14 maggio – 5 giugno 2015, n. 96), il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito anche alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978 n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche.

È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4, comma 3), a meno che sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili (Corte costituzionale, sentenza 9 aprile – 10 giugno 2014, n. 162).

Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi (art. 5, comma 1). L’accesso alle tecniche è quindi legislativamente precluso alle donne sole, seppur per dipartita del compagno, agli omosessuali, alle persone non conviventi e a coloro in età non fertile.

Le diverse restrizioni alle tecniche di PMA sono da leggersi nella preminente tutela che la Legge in commento preserva all’embrione, tale da giustificare la previsione di sanzioni, anche di natura penale, per le condotte irrispettose e lesive di ciò che rappresenta genesi della vita, non certo mero materiale biologico.

Ne deriva il divieto di sperimentazione, di selezione e produzione a fini di ricerca o sperimentazione degli embrioni (art. 13).

Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

Tutela dell’embrione ancora più evidente nel testo dell’art. 6, laddove, la coppia è chiamata ad assumere una decisione ferma ed irrevocabile in merito al PMA, non prima di avere acquisita ogni informazione utile e dettagliata del trattamento.

Invero, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informerà in maniera dettagliata la coppia sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia dovrà essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Dette informazioni e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. Alla coppia devono essere altresì prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

Solo dopo aver ricevuto informazioni chiare, complete ed inequivocabili la coppia potrà esprimere per iscritto il proprio consenso ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni.

Tanto, lo si ripete, nell’esclusivo interesse dell’embrione, al punto che ciascun componente la coppia non potrà più revocare il prestato consenso successivamente al momento della fecondazione dell’ovulo (art. 6, comma 3). Limitazione ritenuta non irragionevole “ove si evidenzi, per un verso, che le modalità di acquisizione e prestazione del consenso da parte della copia che si accinga ad iniziare una PMA sono presidiate da tutta una serie di prescrizioni, anche contenutistiche, improntate al principio di autoresponsabilità della scelta e tese a far sì che il consenso, prestato in forma scritta, si formi in modo cosciente, responsabile e informato…… Ragionando diversamente, e dunque prescrivendo – in ipotesi – il rinnovo del consenso ad ogni fase dell’articolato percorso di PMA o dopo il decorso di tot tempo ….si finirebbe per far dipendere dall’arbitrio e dagli umori dei componenti la coppia le sorti del trattamento, il cu avvio è presidiato da norme rigorose sul consenso.” (Tribunale di Perugia, 28 novembre 2020).

D’altra parte, la Corte costituzionale (sentenza n. 229 del 2015) ha più volte conferito dignità all’embrione, un’entità che ha in sé un principio di vita, ancorché in uno stadio di sviluppo tuttora non predefinito dal legislatore e tuttora non univocamente individuato dalla ricerca, assumendolo a valore costituzionale ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.

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