Lex – E’ noto che la struttura sanitaria, nell’ipotesi di danno cagionato al paziente, risponde a titolo contrattuale, tanto nell’ipotesi in cui essa si sia sottratta alle prestazioni che derivano dal cd. contratto di spedalità, ex art. 1218 c.c., come per l’inadempimento ricollegabile alla prestazione medico/professionale dei suoi ausiliari, ancorché non legati da rapporto di lavoro subordinato.

Tale titolo di responsabilità dell’ente ospedaliero non muta neppure nell’ipotesi in cui il medico risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. 28610/2015).

Un orientamento questo che non è mutato a seguito dell’entrata in vigore del c.d. decreto Balduzzi (DL n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189 del 2012 – Cass. 8940/2014), ed anzi risulta confermato dalla c.d. legge Gelli (L. n. 24/2017, art. 7 “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.“.

Sicché, oggi, la responsabilità medica può dirsi definita: la struttura sanitaria risponderà nei confronti del paziente a titolo contrattuale, laddove “l’esercente la professione sanitaria (…) risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” (art. 7, 3° comma, legge Gelli).

Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “si deve escludere l’esistenza di una responsabilità diretta della casa di cura, dal momento che, nell’ipotesi in cui il paziente abbia già conferito un incarico al medico di fiducia, il contratto che, anche per facta concludentia, il paziente successivamente concluda con la casa di cura (contratto atipico di spedalità) non può che affiancarsi a quello stipulato con il medico, ed avere un contenuto che resta circoscritto alle diverse prestazioni accessorie di messa a disposizione della struttura, delle attrezzature e del personale ausiliario.” (Tribunale di Verona 22/6/2017). Ne deriva che per ravvisarsi la responsabilità della struttura sanitaria è necessario che il paziente si rivolga direttamente ad essa, eventualmente indicando il nominativo del sanitario, e che il paziente non abbia stipulato un autonomo contratto con quest’ultimo.

Ciò precisato quanto al titolo di responsabilità del sanitario, in ispecie del medico estetico, molto si discute con riferimento all’oggetto della sua prestazione, tenuto conto che, spesso, tranne quando ha finalità curative, essa è diretta al miglioramento delle imperfezioni estetiche della persona. Ne deriva che la prestazione dello specialista meglio si presta ad essere inquadrata come obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista dell’ottenimento di un determinato risultato estetico, e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo.

L’orientamento della giurisprudenza non è univoco.

Sul punto si segnala la sentenza n. 8243 del 24 luglio 2017 del Tribunale di Milano, secondo cui: “a prescindere dalla qualificazione dell’obbligazione in esame come di mezzi o di risultato (cfr. sul punto Cass. 10014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risultato e Cass. 12253/1997 che qualifica l’obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi), è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell’aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura“.

La rilevanza giuridica del fine è tanto più evidente in tema di consenso informato; invero, se il fine non è terapeutico il medico è tenuto ad una maggiore informazione (con la precisazione che la distinzione tra fine terapeutico e fine puramente estetico non va fatta in astratto ma solo in concreto).

In particolare, afferma Cass., Sez. IV, 21 dic. 12 (29 gen. 13) n. 4541 “Attese le finalità tipiche della chirurgia estetica, ossia quelle di migliorare l’aspetto fisico del paziente e d’incrementare la positività della sua vita di relazione, incombe sul sanitario un dovere particolare d’informazione che va oltre la semplice enumerazione e prospettazione dei rischi, delle modalità e delle possibili scelte: la valutazione dei miglioramenti estetici deve estendersi ad un giudizio globale sulla persona come questa risulterà dopo l’intervento“.

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