Lex – Il concetto di banca data lo si deve al D. Lgs. n. 169 del 06 maggio 1999 (“Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati”), in particolare, all’art. 2, secondo cui essa consiste in una “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo“.

Solo successivamente si è provveduto ad integrare la L. n. 633 del 22 aprile 1941 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), tanto con l’inserimento delle banche dati tra le opere protette di cui all’art. 1.

Concetto ripreso, per sommi capi, dall’art. 4, lettera p, del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), secondo cui si definisce banca dati “qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”.

La definizione, poi, si completa con l’inciso “La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto”, tanto a significare che oggetto di tutela è la metodologia di raccolta dati oltre che il funzionamento della banca dati stessa.

D’altra parte, non conta che l’opera sia oggettivamente caratterizzata da elementi originali ed innovativi tali da distinguerla da qualsiasi altra opera preesistente, perché ciò che rileva (almeno per il consolidato orientamento giurisprudenziale) è che l’opera presenti l’impronta personale del suo autore.

Si afferma, invero, che: “il diritto di autore a differenza del diritto dalle invenzioni caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività. Questa infatti in siffatte opere dell’ingegno non è data di necessità dalla idea di per sé, come acuta dottrina ha dimostrato, ma dalla forma della sua espressione ovvero dalla sua soggettività. La stessa idea può essere alla base di diverse opere di autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, che tuttavia sono o possono essere diverse per l’appunto per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione.” (Cass. n. 15496/2004).

Dunque, non è l’idea in sé che è soggetta alla protezione del diritto d’autore, quanto il progetto creativo che si sviluppa intorno all’idea, di chi essa sia.

In assenza dei requisiti di creatività e di originalità, la banca dati riceverà protezione altra e diversa, una forma di tutela variamente denominata dalla dottrina come “atipica” o “sui generis”, realizzata a presidio della finalità remunerativa degli investimenti effettuati (“non si tratta perciò né di una banca dati selettiva, i cui contenuti siano scelti in modo originale dall’autore, né di una banca dati in cui, pur non risultando creativa la selezione, risulti ciò nondimeno originale la disposizione dei materiali all’interno della banca medesima“).

In tal senso depone l’art. 102 bis della citata L. 22 aprile 1941 n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) a proposito del costitutore della banca dati, cioè di “chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro”.

Che del resto si tratti di un diritto totalmente indipendente dall’eventuale diritto d’autore esistente sulla stessa banca di dati, e totalmente svincolato dal carattere creativo o originale della stessa, trova riscontro nella sua stessa durata: mentre infatti la tutela della banca dati ai sensi della disciplina sul diritto d’autore dura per tutta la vita del suo autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, la tutela sui generis stabilita dalla nuova normativa è limitata a 15 anni (calcolati a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo al completamento dell’archivio), salvo il rinnovo nel caso di nuovi e rilevanti investimenti fatti dal costitutore.

Ma quel che va sottolineato ancora è che l’individuazione della parte offesa come costitutore di una banca dati, e perciò fruitore della tutela sui generis riconosciutagli dall’art. 102 bis alle condizioni ivi delineate, non equivale in nessun modo a conferire al costitutore la tutela tipica della legge sul diritto di autore, comprensiva sia degli strumenti accordati in campo civilistico in relazione al diritto morale e a quello di utilizzazione economica, sia delle fattispecie criminose previste in campo penale dagli artt. 171 ss., in mancanza della creatività, configurante requisito indispensabile per tutte le opere dell’ingegno rientranti nell’ambito di applicabilità ordinaria della stessa legge.” (Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 6734/2019).

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