Le linee guida ministeriali per la corretta gestione e rendicontazione delle raccolte fondi negli Ets

Continuando la trattazione in materia di rendicontazione negli ETS, affrontiamo oggi il tema della rendicontazione delle raccolte fondi, anche questa una novità introdotta dalla riforma del terzo settore.

Le raccolte fondi sono da sempre uno strumento utilizzato dagli enti per recuperare fondi per finanziare le loro attività ma non avevano fino ad ora una definizione e una disciplina formale.

L’art 7 del CTS invece è dedicato proprio a tale attività, di cui dà innanzitutto una definizione oltre  a fornire  delle prime indicazioni sulle modalità organizzative  rimandando ad apposito decreto ministeriale l’emanazione di linee guida per una corretta gestione delle stesse.

L’attività di raccolta fondi viene quindi definita come “ il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.

Con D.M. del giugno 2022 sono state approvate le Linee guida per la raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 7 del D. lgs117/2017, quale strumento guida per la realizzazione dell’attività di raccolta fondi.

Le linee guida forniscono un elenco, non esaustivo, di varie tecniche di raccolta fondi che l’ETS può attivare. Quali ad esempio: l’organizzazione di eventi, il direct mail, il merchandising, i salvadanai, i lasciti testamentari,  per citarne alcuni.

Qualunque tipo di raccolta fondi attivata, sia essa occasionale o continuativa, dovrà essere svolta nel rispetto di  principi di trasparenza, veridicità e correttezza.

L’Ets dovrà fornire quindi,  informazioni sulla raccolta fondi, fornendo un nominativo di riferimento, la durata della stessa, l’obiettivo da raggiungere con l’indicazione dei progressi che vengono mano mano raggiunti, dovrà informare circa i vantaggi fiscali relativi alle donazioni.

Dovrà fornire informazioni circa la finalità della raccolta fondi specificando se trattasi di sostegno alle attività di interesse generale dell’ente indicando le categorie di beneficiari e se trattasi di sostegno per specifici progetti, dando informazioni complete sugli stessi.

La raccolta fondi, inoltre,  deve sempre svolgersi nel rispetto della normativa privacy.

Le raccolte fondi realizzate occasionalmente in occasione di  celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’Ente.

 Delle raccolte fondi, siano esse occasionali o continuative, bisognerà dare evidenza nei bilanci annuali degli ETS. Nel bilancio degli ETS “non piccoli” che redigono un bilancio per competenza andranno appostati i costi/ricavi dell’attività di raccolta fondi nella Macrovoce C del Rendiconto Gestionale, gli Ets “piccoli”, che redigono il bilancio utilizzando il Modello D-Rendiconto per cassa, indicheranno nella sezione C le entrate e le uscite dell’attività di raccolta fondi.

Inoltre, per la rendicontazione delle raccolte fondi occasionali, le linee guida prevedono una rendicontazione specifica secondo il seguente schema

Il rendiconto dovrà essere accompagnato da una relazione in cui verrà descritta l’iniziativa, le modalità di svolgimento e la durata, la finalità perseguita e il dettaglio delle singoli voci inserite nel rendiconto.

Il rendiconto della singola raccolta fondi occasionale, con la relativa relazione dovrà essere oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce e dovrà essere depositata al Runts entro il 30.06 in allegato al bilancio.

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