Come accennato precedentemente, oggi la mini-rubrica “SorprendenteMente” si occuperà delle molestie sessuali sul luogo di lavoro.

Innanzitutto, chiariamo cosa si intende con la dicitura “molestie sessuali”. La definizione del d.lgs 198/2006, articolo 26, comma 1) specifica: “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”. Quindi tutti i comportamenti di carattere sessuale, parole, gesti o azioni, che non sono graditi dal ricevente il/la quale viene offeso/a e/o leso/a nella sua dignità. Tra le diverse tipologie di molestie ritroviamo l’esposizione di materiale pornografico anche se inviato a mezzo elettronico ( e-mail, facebook, msn, whatsapp ecc.); osservazioni pesanti che alludano al sesso e/ o all’orientamento sessuale,  battute sessiste e riferimenti alle caratteristiche sessuali; ancora ci sono pressioni fatte per mezzo del ruolo professionale quali ad esempio promozioni, viaggi o declassamento e licenziamento al fine di ottenere favori sessuali,; azioni che comprendano il contatto fisico quali “carezze”, palpeggiamenti, pizzicotti, baci e tutto ciò che non è gradito e/o desiderato dal/la ricevente: questi comportamenti purtroppo arrivano a degenerare fino alla violenza sessuale. L’ EU-OSHA, infografica “Sexual harassment at work (2015 rielaborata e tradotta) aggiunge anche “gesti, proposte o “scherzi” a sfondo sessuale; domande invadenti su relazioni personali; la richiesta di un rapporto fisico quando l’altro/a non mostra alcun interesse; intimidazioni, minacce e ricatti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati al rapporto sessuale

I datori di lavoro, singoli o a capo di aziende, per legge devono tutelare i dipendenti ed organizzarsi affinchè non si verifichino eventi del genere. Ma in che modo?  Definendo compiti e responsabilità, nonché una politica di tolleranza zero verso tali illeciti. Facendo riferimento anche al testo di Véronique Ducret (2005): Molestie sessuali sul posto di lavoro. Guida pratica per le aziende. (Edizioni Ulivo, Balerna.) la direzione deve definire una politica aziendale chiara contro le molestie anche predisponendo misure preventive e redigendo un regolamento chiaro. I dirigenti a loro volta, si assicurino che le modalità preventive vengano attuate, che le informazioni sul tema vengano divulgate, che, qualora si verifichi la condizione si possa riconoscere in breve e che vi siano provvedimenti urgenti a riguardo. Gli interlocutori, figure specializzate, ascoltano, informano e sostengono le vittime. I responsabili del personale promuovono un ambiente lavorativo scevro da molestie ed elaborano piani preventivi che vanno dalla fase del riconoscimento ai provvedimenti da prendere controllandone l’attuazione e tutelano le vittime da eventuali ritorsioni.

 Ciò non ostante, possono comunque verificarsi casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro e possono pervenire da diversi componenti, sia in modo individuale che in gruppo. Infatti, possono essere attuate sia da colleghi, che da collaboratori, nonché da superiori o da impiegati di aziende partner e, non ultimo, dalla clientela.

Se il comportamento persiste, la vittima subisce conseguenze su più livelli. La tensione ed il disagio diventano uno “stressor” di carico notevole che mette a dura prova anche le capacità cognitive del soggetto. Si hanno difficoltà di attenzione e concentrazione ed anche il livello delle prestazioni professionali subisce un calo eclatante. L’insicurezza dilaga colpendo anche l modalità relazionali degli altri componenti dell’azienda verso i quali si diventa sempre più diffidenti e da cui si prendono le distanze fino quasi ad isolarsi. Compaiono paure, fobie, tratti depressivi, disturbi de sonno e a volte possono perfino insorgere disturbi del comportamento alimentare. L’ambito lavorativo viene vissuto come sede di angoscia e quindi comincia ad essere evitato anche con assenze il che si riversa, immancabilmente, anche sulla vita privata. Si riscontrano problemi nell’intimità con il partner e nell’approccio alla sessualità in generale. Si può arrivare a sintomatologie post-traumatiche più preoccupanti.

Non di rado si arriva all’auto- licenziamento in quanto le persone vittima di molestie sessuali sono lese nel rispetto e nella dignità. Ciò vale sia per donne che per uomini. Per questi ultimi, tuttavia, è più difficile confrontarsi in questo argomento perché la rappresentazione mentale collettiva dell’uomo lo vede come “il maschio”, figura forte che “non può subìre”. Soprattutto nell’ambito sessuale. Un uomo, infatti, difficilmente dirà di essere stato molestato da una donna per timore di essere giudicato dalla società sulla propria sessualità, sulla propria virilità e sulle proprie capacità di prestazione.

Cosa fare in caso di molestie?  Sicuramente reagire in modo repentino in primis chiarendo immediatamente che non si è disposti a tollerare tali comportamenti ed allontanarsi dal contesto in cui ci si è trovati. se ci si sentite in difficoltà non esitare a chiedere aiuto. Se il comportamento dovesse persistere, bisogna seguire degli step. Chiarire per iscritto alla persona in questione che tali modalità non sono cercate né tantomeno gradite come gli/le era stato specificato precedentemente. Informare gli addetti e chi di competenza o ufficio del personale, i superiori, gli interlocutori (qualora ve ne siano ecc). Confidare l’accaduto anche a qualcuno di fiducia esterno all’ambiente lavorativo. Appuntare gli eventi e conservare “materiale di prova” come e-mal. Biglietti, registrazioni di telefonate, video ecc. Richiedere, per iscritto, l’intervento del servizio competente.

 Non bisogna mai sottovalutare il disagio e le ripercussioni che tali illeciti hanno sulla salute psicofisica quindi è importante rivolgersi sempre a professionisti che possano garantire tutela in modo funzionale ed adeguato.

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