Il Passaggio al nuovo codice degli Enti del Terzo Settore e i benefici connessi alla scelta del riconoscimento di ETS

Terzo Settore – Abbiamo già affrontato nel precedente articolo chi sono gli Enti del Terzo Settore e quali organizzazioni possono chiederne la Qualifica. Le procedure di richiesta saranno affrontate in un successivo articolo. Qui si parla dei BENEFICI.

In questo breve intervento sarà affrontato il tema dei benefici connessi alla scelta di diventare Ente del Terzo Settore e svolgere quelle attività di Welfare per la realizzazione del benessere e della qualità della vita sia in termini sociali che ambientali, culturali, educativi e dei diritti civili. Una volta adempiuto all’obbligo di adeguamento statutario a norma del D.Lgs 117/2017 (CTS) in tutte le sue parti, l’organizzazione (APS-ODV-Fondazione-impresa sociale o altri enti) richiede l’iscrizione al RUNTS[1]. Cosa accade in seguito? L’ente riceve la denominazione per effetto di legge di ENTE DEL TERZO SETTORE. Quali sono ora i benefici connessi? Innanzitutto un qualsiasi ente deve essere registrato ai fini fiscali presso l’Agenzia delle Entrate per il calcolo ai fini IRES e altre qualifiche. Ritenuta ormai di fatto che la qualifica ONLUS (ex lege 460/1997) perderà nel 2023 la sua efficacia per abrogazione, il Codice del terzo settore prevede un primo beneficio in tale senso:

  • Il beneficio fiscale deve avvalersi sul profilo organizzativo dell’ente e dell’intenzione commerciale o non commerciale dell’attività che si intende svolgere. Cerchiamo di spiegarci meglio. L’agenzia delle entrate, ai fini del calcolo IRES (imposta sui redditi delle società), valuta la contabilità e le relative modalità di svolgimento di quelle attività. Come fa? Innanzitutto parte dalla consapevolezza che una APS, ODV, Fondazione (escluse le cooperative sociali e altre forme di impresa) sarebbero già per norma di legge ENTI NON COMMERCIALI e pertanto non assoggettabile alla forma di impresa (che per natura è ente commerciale). Cosa vuole dire? La qualifica di ente non commerciale si perderebbe nel momento in cui, per due esercizi consecutivi, l’organizzazione si comporta come fosse una impresa. L’art 79 del CTS specifica che non sono da considerarsi attività commerciali: quelle di interesse generale se svolte senza alcun ricavo,  le somme provenienti da raccolte occasionali., etc.. L’ente perde tale qualifica talora le entrate da attività commerciali superano le entrate di attività non commerciali. Bene chiarito questo, bisogna conoscere anche la possibilità di essere ENTE NON COMMERCIALE ma svolgere attività commerciale occasionalmente.

    Il beneficio finanziario deve invece rinvenirsi nella possibilità di poter porre in essere attività di raccolta fondi, 5 x mille, fundraising senza che essi possano concorrere al calcolo IRES, finanziamenti dal pubblico, locali utilizzati, social bonus, etc. Oltre a tali benefici rinvenibile all’interno del Codice, gli altri sono di natura esterna: possibilità di accedere a bandi di finanziamento SOLO per ETS. Infatti, in quest’ultima battuta, è già possibile rintracciare tra i requisiti dei beneficiari solo ed esclusivamente le organizzazioni adeguate al Codice Terzo Settore.
  • Il beneficio nei rapporti con la P.A.. Per essere più corretti sarebbe opportuno definirlo più come PRIVILEGIO che beneficio. Dal codice e più in particolare articoli 55 – 56 – 57,  la P.A. potrà affidare agli ETS, secondo le modalità di esternalizzazione previste (Convenzione, co-progettazione, co-programmazione, accreditamento) la gestione e l’erogazione di servizi ed attività (vedi art. 5 CTS). Domanda. Un comune, singolo o associato, che ha bisogno di esternalizzare ad esempio un servizio di trasporto scolastico disabili,  potrà farlo al di fuori di queste norme? Potrà non prendere in considerazione gli ETS e sostenere favoritismi? La risposta è NO. Non sarebbe possibile. Sarebbe un centimetro al di là del principio di legalità. Gli ETS fanno degli sforzi a svolgere attività di utilità sociale e collettiva, e sarebbe anti giuridico se il comune non facesse ciò per cui è chiamato a fare per legge.

[1] Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

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