In questo articolo si pone il focus su un argomento centrale in questa fase di attuazione del Codice del terzo settore. Il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

La tanto attesa attuazione del RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – sembra si stia avverando. La legge Delega n. 106/2016 per la realizzazione del Terzo Settore già aveva chiesto aI Governo un sistema informativo digitale sostituivo dei registri regionali e nazionali, che hanno creato una forte frammentazione e confusione; un federalismo del Terzo Settore. Il D.lgs 117/2017 cita spesso questo acronimo già all’interno dei requisiti dell’articolo 4 al fine di essere qualificati Enti del Terzo Settore. La sua funzione non è solo di semplificazione e digitalizzazione del materiale ma soprattutto di valutazione degli atti dell’Ente. L’iscrizione, o meglio dire l’istanza di iscrizione, è una procedura semplificata da effettuare necessariamente se si vuole entrare a far parte di quel segmento di produzione di Welfare già precisato ad inizio rubrica. Il M.L.P.S. con D.D. n.561 del 2021 emana Provvedimento di avvio del RUNTS a partire dal 23 novembre 2021.

Bene! Adesso iniziamo a descrivere il percorso normativo di attuazione del RUNTS senza soffermarci sul complesso funzionamento degli ingranaggi interni: deroghe, articoli specifici e discipline saranno affrontati in seguito.

Il Codice del Terzo Settore dedica il Titolo VI al Registro unico, infatti all’articolo 45 e seguenti disciplina gli elementi base dello stesso. L’art 45 recita “Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita’ informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente”. Al comma 2 continua “Il registro e’ pubblico ed e’ reso accessibile a tutti gli interessati in modalita’ telematica.” Già come possiamo vedere, la trasformazione digitale risulta strumento smart ed intelligente per il rispetto di quei principi base della P.A.: trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Insomma, ogni cittadino potrà verificare tutta la storia amministrativa, contabile e fiscale dell’Ente qualificato dal procedimento pubblico richiesto. Infatti negli articoli seguenti possiamo consultare quali sono gli impegni che l’Ente di terzo Settore deve annotare in agenda. Oltre a dichiarare i suoi dati, la sua composizione, l’atto costitutivo, gli statuti e i componenti degli organi sociali, è obbligo rendere trasparente la contabilità sia economica (rendiconto per cassa/ bilancio d’esercizio) sia non economica (Bilancio sociale) pena la cancellazione dal RUNTS e conseguente devoluzione del patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale relativo al periodo di iscrizione (art. 50 del Codice).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, incaricato a legiferare su questo tema, ha emanato il D.M. n.106 del 2020 che disciplina il funzionamento interno del RUNTS. In linea generale definisce all’articolo 1:

  1. le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale
  2. le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo
  3. le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  4. le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico…

Successivamente definisce le sezioni in cui registrare il proprio ente (APS, ODV, IMPRESA SOCIALE, FONDAZIONI O RETI DI ASSOCIZIONI).

In definitiva, il RUNTS è indispensabile? Si! E’ indispensabile ma non sufficiente! La cosa pubblica è delicata e non può essere deturpata. Bisogna strutturare sistemi a difesa dei beni e delle attività di pubblico interesse. Ciò che è di tutti è anche mio e non posso disinteressarmi.

Si chiude l’articolo con l’invito alla prossima lettura in cui spiegheremo l’importantissimo e attuale problema della transmigrazione degli enti e dell’adeguamento necessario nonché del supporto all’iscrizione al RUNTS.

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